Flaconi di vetro con rimedi omeopatici e foglie di menta su un vassoio di legno.
03 giu 2026

Le microplastiche sono ormai al centro dell’attenzione normativa globale. Presenti in numerose formulazioni cosmetiche e prodotti di largo consumo, queste sostanze sollevano crescenti preoccupazioni da parte delle autorità regolatorie a causa della loro persistenza nell’ambiente e ai possibili impatti sulla salute.

Per questo motivo, l’Unione Europea (UE) ha assunto un ruolo guida nel promuovere queste iniziative di trasparenza, introducendo obblighi di rendicontazione ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 per determinati usi esentati dal divieto di immissione sul mercato.  Il settore cosmetico sarà direttamente interessato da queste disposizioni e, con la prima scadenza prevista il 31 maggio 2027, per il settore della produzione plastica il momento di preparasi è adesso. 

Che cos’è il Regolamento (UE) 2023/2055?

Il cuore del Regolamento è rappresentato dalla voce 78 dell’Allegato XVII del REACH, introdotta dal Regolamento (UE) 2023/2055, che disciplina le microparticelle di polimeri sintetici (SPM), comunemente note come microplastiche, con l’obiettivo di limitarne l’utilizzo.
Per microplastiche non si intendono solamente le “microbeads” visibili, un tempo diffuse in scrub e dentifrici, ma anche particelle polimeriche molto più piccole utilizzate in cosmetici, detergenti, rivestimenti e innumerevoli altre applicazioni.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055, i produttori,  importatori e utilizzatori a valle che immettono per la prima volta sul mercato prodotti contenenti microplastiche devono trasmettere annualmente informazioni specifiche all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) tramite la piattaforma IUCLID, tra cui:Una descrizione dell’uso finale del prodotto o materiale;

  1. Una descrizione dell'uso finale del prodotto o del materiale; 
  2. L’identità del polimero;
  3. Le quantità stimate di SPM che potrebbero essere rilasciate nell’ambiente;
  4. Il riferimento alle eventuali deroghe applicabili.

Il Regolamento (UE) 2023/2055 introduce un approccio graduale agli obblighi di rendicontazione:

  • A partire dal 2026, i produttori e gli utilizzatori industriali a valle di SPM sotto forma di pellet, scaglie o polveri utilizzati come materie prime nella produzione plastica dovranno iniziare a trasmettere le informazioni richieste all’ECHA.
  • Dal 2027, il campo di applicazione degli obblighi di rendicontazione verrà esteso includendo:
    • Fabbricanti e utilizzatori a valle di SPM che rientrano nella deroga prevista dal paragrafo 4(a) (microparticelle di polimeri sintetici destinate all’uso presso siti industriali);
    • Fabbricanti e utilizzatori a valle di SPM che rientrano nella deroga prevista dal paragrafo 4(a) (microparticelle di polimeri sintetici destinate all’uso presso siti industriali);

Le relazioni devono essere trasmesse all’ECHA entro il 31 maggio di ogni anno e devono includere i dati relativi all’anno solare precedente; ciò significa che le aziende devono dotarsi di sistemi in grado di raccogliere, organizzare e verificare dati accurati in modo continuativo. La conformità al Regolamento (UE) 2023/2055 non rappresenta un’attività occasionale, ma un obbligo continuo.

Le implicazioni del Regolamento (UE) 2023/2055 vanno ben oltre il semplice adempimento normativo.
Per le aziende del settore cosmetico e della cura della persona — dove l’innovazione è continua e la fiducia del consumatore è fondamentale — la mancata conformità può comportare conseguenze rilevanti:

  1. Rischio normativo: le aziende possono subire ritardi nell’accesso al mercato, blocchi dei prodotti o persino sanzioni a causa di dati mancanti o inesatti.
  2. Rischio reputazionale: i consumatori sono sempre più consapevoli dei prodotti che acquistano e i gruppi di advocacy monitorano attentamente il mercato. Una rendicontazione trasparente dimostra responsabilità e rafforza la fiducia.
  3. Rischio operativo: senza sistemi adeguati per la gestione dei dati, la conformità può trasformarsi in una corsa dell’ultimo minuto, distogliendo risorse dall’innovazione e generando lacune nei processi.Al contrario, le aziende che si preparano in anticipo possono trasformare la conformità normativa in un vantaggio competitivo. Un sistema strutturato di raccolta dati consente infatti una maggiore visibilità sulle formulazioni, sulla supply chain e sull’impatto ambientale, fornendo informazioni preziose per le strategie di sostenibilità e per aumentare la resilienza aziendale.

Conclusioni

Il Regolamento (UE) 2023/2055 sta cambiando radicalmente l’approccio del  settore cosmetico al tema delle microplastiche, introducendo obblighi annuali relativi a  rendicontazione, chiarezza dei dati e trasparenza. Comprendere fin da ora l’impatto della normativa sulle proprie attività sarà essenziale per affrontare il percorso di conformità con maggiore consapevolezza e continuità operativa. La mappatura dei prodotti, l’implementazione dei sistemi di raccolta dati e una chiara comprensione degli obblighi normativi, consentirà di prepararsi alle prossime scadenze affrontando la conformità con maggiore sicurezza. Ancora più importante, questo permetterà di trasformare la compliance in un’opportunità, allineando il business alle aspettative dei consumatori e agli obiettivi di sostenibilità.

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Grazie a un approccio scientifico e integrato alla sicurezza e alla compliance, aiutiamo le aziende ad operare in conformità ai requisiti europei sulle microplastiche e a rafforzare la fiducia dei consumatori.

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Elodie Garnier
Elodie Garnier

Responsabile del Team Tecnico Regolatorio, Settore Cosmetico, Intertek Assuris

Elodie è Regulatory Technical Team Manager per il settore Cosmetics presso Assuris France dal 2017. Laureata in Ingegneria Chimica, supporta l'industria cosmetica con particolare attenzione alla conformità normativa delle materie prime e guida i clienti nell'affrontare le complesse normative sui prodotti nei mercati globali.

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