25 gen 2019
Il settimo piano di controllo a livello europeo sull’applicazione del regolamento REACH (REACH-EN-FORCE-7) sarà focalizzato sugli obblighi di registrazione e sulla registrazione degli intermedi.
Una sostanza intermedia secondo l’art.3.15 del REACH è una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza.

Si distinguono diversi tipi di sostanze intermedie:
  • Sostanza intermedia non isolata. Una sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente rimossa (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo. Tali apparecchiature comprendono il recipiente di reazione con i suoi accessori e le apparecchiature attraverso cui la o le sostanze passano durante un processo a flusso continuo o a lotti, nonché le tubazioni mediante cui la o le sostanze sono trasferite da un recipiente ad un altro in cui si produce la fase successiva della reazione; non comprendono invece il serbatoio o altri recipienti in cui la o le sostanze sono conservate dopo essere state fabbricate. Questo tipo di intermedio non rientra nel campo di applicazione del REACH e per questo motivo non è soggetto a registrazione REACH.
  • Sostanza intermedia isolata in sito. Una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e nel caso in cui la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi di una o più altre sostanze derivate da essa avvengono nello stesso sito, gestito da una o più persone giuridiche. Questa sostanza è soggetta a registrazione REACH se le quantità in gioco sono ≥1 t/anno.
  • Sostanza intermedia isolata trasportata. Una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che è trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti. Questa sostanza è soggetta a registrazione REACH se le quantità in gioco sono ≥1 t/anno.
La registrazione di una sostanza come intermedio in accordo agli artt.17 e 18 del REACH è possibile solo se il fabbricante (o importatore nel caso di intermedio trasportato) conferma che la sostanza è fabbricata e usata solo in condizioni rigidamente controllate.
Le autorità ispettive verificheranno se la registrazione è stata effettuata nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 del REACH sopra citati. 
Saranno effettuate verifiche dell’avvenuta registrazione REACH anche per le sostanze importate grazie alla collaborazione con le autorità doganali degli Stati Membri. Verranno ispezionate tutte le fasce di tonnellaggio ma si prenderà maggiormente in considerazione la fascia 1-100 t/anno oggetto dell’ultima scadenza di registrazione.
Nel Forum Work Programme 2019-2023 si sottolinea che ci saranno controlli anche dell'obbligo di aggiornamento dei fascicoli di registrazione e della coerenza tra gli usi dichiarati nel dossier e quelli effettivi del dichiarante e dei suoi clienti.
 
La mancata registrazione può comportare una sanzione da €10.000 a €60.000 nel caso di intermedi e da €10.000 a €90.000 per le sostanze salvo che il fatto non costituisca reato. Pertanto, per registrare le vostre sostanze prodotte o importate oppure per effettuare un check up aziendale e verificare i vostri obblighi REACH, CLP contattateci scrivendo a chemicals.pharma.italy@intertek.com oppure visitando la sezione del nostro sito dedicata al Regolamento REACH.