28 ago 2023

Panoramica delle principali modifiche al regolamento europeo 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari introdotte dal regolamento (UE) 2023/1442.

Il Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - spesso indicato semplicemente come "Regolamento europeo sulle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti" - è stato modificato dalla Commissione Europea diverse volte dalla sua pubblicazione iniziale nel 2011.

Il 12 luglio 2023, la Commissione Europea ha pubblicato la 16a modifica del Regolamento europeo sulle materie plastiche a contatto con gli alimenti - Regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione - con l'intento principale di modificare gli elenchi dell'Allegato I delle sostanze autorizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica a contatto con gli alimenti.

I cambiamenti inseriti sono

Allegato I: Voci eliminate

Con l'ultima modifica del Regolamento europeo sulle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, due sostanze sono state rimosse dall'Allegato I e quindi non sono più consentite nella produzione di Moca in plastica. Si veda la Tabella 1:

Tabella 1 - Voci eliminate dall'Allegato I del regolamento
Materiale o articolo a contatto con gli alimenti rimossoMotivo dell'eliminazione
Sostanza MCA n° 96 - Farina e fibre di legno, non trattatoIl legno non può essere considerato inerte a causa delle numerose sostanze a basso peso molecolare che contiene.
Sostanza MCA n° 121 - Acido salicilicoL'acido salicilico è stato definito una sostanza "ad alta priorità" nel parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare pubblicato nel 2020. Nella consultazione delle parti interessate della Commissione europea non è stato segnalato alcun uso o utilizzatore specifico.

Sostanza MCA= sostanza FCM (Food Contact Material)

Allegato I: Voci riviste

Nell'ultima modifica del Regolamento europeo sulle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, cinque voci di ftalati nell'Allegato I sono state riviste per includere limiti di migrazione più bassi e un nuovo numero di restrizione di gruppo (gruppo 36), come evidenziato in Tabella 2:

Tabella 2 - Voci riviste nell'Allegato I del regolamento (ftalati)
Materiale o articolo a contatto con gli alimenti rivistoDettagli sulla revisione
Sostanza MCA N° 157 - Dibutil ftalato (DBP)Autorizzato come additivo per l'uso in plastificanti e agenti di supporto tecnico in MOCA di plastica, soggetto a specifiche restrizioni d'uso e limiti di migrazione:
LMS = 0,3 mg/kg modificato in 0,12 mg/kg
LMS(T) gruppi 32 e 36 (nuovo)
Sostanza MCA N° 159 - Benzil butil ftalato (BBP)Autorizzato come additivo per l'uso in plastificanti e agenti di supporto tecnico in MOCA di plastica, soggetto a specifiche restrizioni d'uso e limiti di migrazione:
LMS = 30 mg/kg modificato in 6,0 mg/kg
LMS(T) gruppi 32 e 36 (nuovo)
Sostanza MCA N° 283 - Bis(2-etilesile)ftalato (DEHP)Autorizzato come additivo per l'uso in plastificanti e agenti di supporto tecnico in FCM di plastica, soggetto a specifiche restrizioni d'uso e limiti di migrazione:
LMS = 1,5 mg/kg modificato in 0,6 mg/kg
LMS(T) gruppi 32 e 36 (nuovo)
Sostanza MCA N° 728 - Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari ramificati C8-C10, con oltre il 60 % di C9 (DINP)Autorizzato come additivo per l'uso in plastificanti e agenti di supporto tecnico in FCM per materie plastiche, soggetto a specifiche restrizioni d'uso e limiti di migrazione.
Nuovo LMS(T) 1,8 mg/kg nel gruppo 26.
Da non utilizzare in combinazione con le sostanze MCA N° 157, 159, 283 o 1085 (DIBP)*.
Sostanza MCA N° 729 - Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari ramificati C9-C11, con oltre il 90 % di C10 (DIDP)Autorizzato come additivo per l'uso in plastificanti e agenti di supporto tecnico in FCM per materie plastiche, soggetto a specifiche restrizioni d'uso e limiti di migrazione.
Nuovo LMS(T) 1,8 mg/kg nel gruppo 26.
Da non utilizzare in combinazione con le sostanze MCA N° 157, 159, 283 o 1085 (DIBP)*.

LMS = limite di migrazione specifica; LMS(T) = limite di migrazione specifica totale.

* Il diisobutilftalato (DIBP) (sostanza MCA N° 1085) non è elencato come sostanza autorizzata nei Food Contact Materials per materie plastiche, ma può co-occorrere con altri ftalati in conseguenza del suo uso come coadiuvante della polimerizzazione ed è incluso nelle restrizioni di gruppo 32 e 36 con il N° sostanza MCA assegnato 1085.

Oltre agli ftalati di cui sopra, le voci dell'Allegato I, evidenziate sotto nella Tabella 3, sono state riviste in termini di limiti di migrazione specifica e altre specifiche:

Tabella 3 - Voci aggiuntive riviste nell'allegato I del regolamento
Materiale o articolo a contatto con gli alimenti rivistoDettagli sulla revisione
Sostanza MCA N° 793 - TrietanolamminaEliminazione del singolo LMS e riferimento al nuovo LMS(T) gruppo 37.
Sostanza MCA N° 822 - Acido perclorico, sali (perclorato)Soppressione del singolo LMS e riferimento al nuovo gruppo LMS(T) 38.
Sostanza MCA N° 1007 - Dietil[[3,5-bis (1,1-dimetiletil)- 4-idrossifenil] metil]fosfonatoAggiunta dell'autorizzazione all'uso fino allo 0,2% in poli(etilene 2,5-furandicarbossilato) (PEF)
Sostanza MCA N° 1059 - poli((R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato) (PHBH)Aggiunta del metodo di produzione (cioè macromolecola ottenuta da fermentazione microbica). Aggiunta di condizioni di temperatura (vedi 2.1.4(d) dell'Allegato V).
Sostanza MCA N° 1076 - Estere trifenilico dell’acido fosforoso polimerizzato con esteri alchilici C10-16 di alfa- idro- omegaidrossipoli [ossi (metil-1,2-etandiolo)]Aggiunta dell'autorizzazione all'uso fino allo 0,025% in acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) a temperatura ambiente e inferiore. LMS = 0,05 mg/kg (nessuna modifica)

Allegato I: Voci aggiunte

L'ultima modifica del regolamento (UE) 2023/1442 consiste nell’aggiunta di alcune voci, come da Tabella 4:

Tabella 4 - Voci aggiunte all'Allegato I del regolamento 
Materiale o articolo aggiunto destinato al contatto con gli alimentiDettagli sull'aggiunta
Sostanza MCA N° 1078 - estere di tris(2-etilesile) benzene-1,2,4-tricarbossilatoDa utilizzare esclusivamente come plastificante per la produzione di poli(cloruro di vinile) morbido (PVC).
Non utilizzare a contatto con alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
LMS = 1 mg/kg di alimento.
LMS(T) gruppo 32.
Sostanza MCA N° 1080 - (trietanolammina-perclorato, sale di sodio), dimeroDa usare solo in poli(cloruro di vinile) rigido a contatto con acqua e alimenti acquosi acidi. Nuovi gruppi SML(T) 37 e 38.
Stesso gruppo di FCM 793 e FCM 822, in quanto il dimero (trietanolamina-perclorato, sale di sodio) si dissocia completamente in trietanolamina e perclorato.
Sostanza MCA N° 1081 - N, N-bis (2-idrossietil) stearilammina parzialmente esterificata con acidi grassi saturi C16/C18Da utilizzare esclusivamente in tutti i polimeri plastici con alimenti secchi a temperatura ambiente.
SML(T) gruppo 7.
Nota 30: Esiste il rischio di superare i limiti di migrazione; la migrazione aumenta con lo spessore della plastica in cui è contenuta la sostanza, con la diminuzione della polarità del polimero e con la diminuzione del grado di esterificazione della sostanza stessa.
Sostanza MCA N° 1082 - Acido fosforico, esteri misti con 2-idrossietil metacrilatoDa utilizzare solo fino allo 0,35% (p/p) per la produzione di polimetilmetacrilato.
LMS = 0,05 mg/kg di alimento (come somma dei mono-, di- e triesteri dell'acido fosforico e dei mono-, di-, tri- e tetraesteri dell'acido difosforico).
Sostanza MCA N° 1083 - Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’- tetracarbossilica (BTDA)Da utilizzare solo fino allo 0,35% (p/p) come comonomero nella produzione di poliimmidi da utilizzare a contatto con gli alimenti per i quali sono previsti solo i simulanti B e/o D2 nella tabella 2 dell'allegato III a temperature fino a 250°C.
LMS = 0,05 mg/kg di alimento

Periodo di transizione

L'emendamento è entrato in vigore il 1° agosto 2023 (dopo 20 giorni dalla pubblicazione). 

Agli operatori del settore viene concesso un periodo di transizione di 18 mesi per adeguarsi alle nuove regole di quest’ultima modifica del Regolamento europeo UE 10/2011 sulle materie plastiche a contatto con gli alimenti. 

I materiali e gli oggetti di plastica precedentemente conformi al Regolamento sulle materie plastiche a contatto con gli alimenti prima dell'entrata in vigore di questa nuova modifica e immessi sul mercato prima del 1° febbraio 2025, possono rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte. 

Tuttavia, entro 9 mesi dall'entrata in vigore dell'emendamento, gli operatori economici che fabbricano prodotti intermedi e sostanze non ancora conformi al Regolamento europeo sulle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti devono informare gli utenti che questi prodotti, come previsto, non possono essere utilizzati per fabbricare materiali e oggetti di plastica immessi sul mercato dopo la fine del periodo di transizione di 18 mesi.

I materiali e gli oggetti di plastica fabbricati con acido salicilico (Sostanza MCA N° 121) o con farina e fibre di legno non trattate (Sostanza MCA N°  n. 96), attualmente in fase di sviluppo, possono continuare a essere immessi sul mercato per la prima volta dopo il 1° febbraio 2025, ma sono soggetti a una domanda di autorizzazione per usi specifici, che deve essere presentata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica (prima del 1° agosto 2024).

I prossimi sviluppi

La Commissione Europea sta già discutendo ulteriori argomenti per modificare il Regolamento europeo sulle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, nonché il Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Uno degli obiettivi principali della Commissione è l'allineamento con il Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il Regolamento (CE) n. 282/2008.

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