Francia – decreto attuativo relativo al divieto di prodotti tessili di abbigliamento e calzature contenenti PFAS
12 gen 2026
La legge francese n. 2025-188 e il recente decreto attuativo n. 2025-1376 vietano i PFAS in specifici gruppi di prodotti a partire dal 1° gennaio 2026, introducono soglie di PFAS residui e prevedono esenzioni specifiche per i DPI, per gli agenti impermeabilizzanti correlati ai DPI e per abbigliamento/calzature con almeno il 20% di materiale riciclato post-consumo.
Pubblicata a febbraio 2025, la legge francese n. 2025-188 ha vietato la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione e l’immissione sul mercato di scioline per sci, cosmetici, tessili per abbigliamento e calzature e agenti impermeabilizzanti contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS).
A seguire, il 30 dicembre 2025, il governo francese ha pubblicato il decreto n. 2025-1376 per stabilire le regole di attuazione dei divieti per i prodotti contenenti PFAS. Questo decreto definisce le soglie di PFAS residui e l’elenco delle esenzioni.
Di seguito i punti principali:
Soglie di PFAS residui
Le soglie per i PFAS residui fissate dal decreto n. 2025-1376 sono:
- 25 ppb per qualsiasi PFAS misurato mediante analisi mirata, esclusi i polimeri;
- 250 ppb per la somma dei PFAS misurata come somma delle analisi mirate dei PFAS, ove applicabile con degradazione preventiva dei precursori, esclusi i polimeri; e
- 50 ppm per i PFAS inclusi i polimeri; se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore, l’esportatore o il produttore deve fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che il contenuto di fluoruri proviene da sostanze PFAS o non PFAS.
Tali valori possono essere rivisti in caso di modifiche alle disposizioni tecniche previste dal regolamento REACH 1907/2006 o dal Regolamento POPs 2019/1021.
Esenzioni
Sono previste esenzioni per prodotti tessili di abbigliamento e calzature:
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/425 (inclusi DPI ed equipaggiamenti da combattimento per forze armate, sicurezza interna e protezione civile),
- Agenti impermeabilizzanti destinati al ripristino dell’impermeabilizzazione dei DPI,
- Tessili di abbigliamento e calzature che incorporano almeno il 20% di materiale riciclato post-consumo, con PFAS residui limitati alla quota di materiale riciclato
Tempistiche
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
I prodotti contenenti PFAS e fabbricati prima del 1° gennaio 2026 possono essere immessi sul mercato o esportati per un periodo massimo di dodici mesi a partire da tale data. Trascorso tale periodo, qualsiasi immissione sul mercato o esportazione di tali prodotti sarà vietata.
Ulteriori dettagli sul decreto sono disponibili di seguito al link https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053201526
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