Il Regolamento EU 10/2011, in vigore nell’Unione Europea, è rivolto specificamente ai materiali e agli oggetti in plastica a contatto con gli alimenti

Il Regolamento Europeo EU 10/2011 ha sostituito la Direttiva 2002/72/EC e le sue modifiche, la Direttiva sui monomeri del cloruro di vinile e le specifiche direttive sui test di migrazione.

Il Regolamento EU 10/2011 è inoltre oggetto di costanti integrazioni, come il Regolamento UE 831/2018 che modifica i limiti di migrazione specifica per alcune sostanze riportate nell’allegato I.

Il Regolamento si applica a:

  • Materiali e articoli e loro parti esclusivamente in plastica
  • Materiali multistrato in plastica uniti da adesivi
  • Materiali in plastica stampati o rivestiti
  • Strati o rivestimenti che costituiscano guarnizioni di plastica di coperchi o chiusure
  • Strati in plastica in oggetti multi-strato multi-materiale

Mentre non si applica a:

  • Materiali e oggetti forniti come oggetti di antiquariato
  • Materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi
  • Agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico

All’interno del Regolamento sono definiti:

  • I requisiti di composizione: solo sostanze autorizzate, quindi incluse nell’”Elenco dell’Unione” di cui all’allegato I del Regolamento EU 10/2011, possono essere utilizzate per la produzione di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti in plastica.
  • La distinzione, tra i requisiti delle sostanze utilizzabili all’interno dei MOCA, del limite di migrazione globale e quello di migrazione specifica.
  • Disposizioni specifiche per i materiali e oggetti multistrato di materia plastica e per gli articoli multistrato multimateriali.
  • L’obbligo di redigere una Dichiarazione di Conformità (Declaration od Compliance – DoC) e metterla a disposizione ad ogni step di mercato diverso dalla vendita al consumatore. È possibile fornire documentazione integrativa per dimostrare la conformità alle autorità.
  • I criteri per la valutazione della conformità e i requisiti per eseguire test di migrazione specifici e informazioni sui simulanti e le condizioni da utilizzare nei programmi di test.
  • L’obbligo di valutare le sostanze aggiunte non intenzionalmente (Non Intentionally Added Substances – NIAS) e del relativo rischio in capo al produttore del MOCA in plastica.

Comprendere e soddisfare gli obblighi di questo Regolamento e delle sue integrazioni, così come essere in grado di dimostrare la conformità dei propri prodotti è di fondamentale importanza per tutti gli attori della filiera produttiva dei MOCA in plastica al fine di garantire la sicurezza dei propri prodotti.

Gli esperti regulatory e i chimici Intertek hanno una conoscenza ed un’esperienza approfondite nella creazione di programmi di conformità come dal Regolamento EU 10/2011. I nostri servizi includono l’adozione di programmi di conformità, la valutazione dei documenti di fornitori, i test di migrazione, studi sui NIAS, la notifica di nuove sostanze e il supporto nella redazione della Dichiarazione di Conformità e molto altro.

Contattate i nostri esperti per le vostre domande e le vostre richieste in merito al Regolamento UE 10/2011.

Imparzialità:

Le attività di certificazione dell'ente notificato Intertek Italia sono sottoposte al controllo ed alla verifica del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che ha la funzione di assicurare e garantire l'imparzialità ed indipendenza di Intertek nelle varie fasi in cui si articola il processo di certificazione stesso. Maggiori informazioni disponibili alla pagina imparzialità di Intertek.

Scarica la nostra brochure:

Contact Intertek