Regolamento UE 2025/351: aggiornamenti sulle normative sui MOCA in plastica
01 apr 2025
In febbraio, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento UE 2025/351, modificando i seguenti regolamenti:
- Regolamento UE 10/2011 sui materiali e articoli in plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti,
- Regolamento UE 2022/1616 sui materiali e articoli in plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, e
- Regolamento UE 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP- Good Manufacturing Practices) per tali materiali.
Di seguito i principali aggiornamenti apportati al Regolamento UE 10/2011 sui MOCA in plastica:
Nuovi requisiti per la commercializzazione dei MOCA in plastica
I materiali e articoli in plastica possono essere commercializzati solo se conformi sia alle nuove norme sui MOCA in plastica riciclata (Regolamento UE 2022/1616) sia a tutti gli standard legali applicabili
Requisiti generali aggiornati per le sostanze
Le sostanze utilizzate nella fabbricazione di materiali in plastica per contatto alimentare devono essere conformi a certi requisiti:
- Purezza delle sostanze utilizzate: avere un elevato grado di purezza ed essere di una qualità tecnica adeguata all’uso previsto e prevedibile dei materiali o oggetti;
- Avere composizioni completamente conosciute: i produttori devono essere consapevoli di tutti i componenti coinvolti.
- Controllo sulla plastica riciclata: vengono stati stabiliti dei criteri più severi per la produzione di plastica riciclata destinata al contatto con alimenti, garantendo che i materiali riciclati rispettino rigorosi limiti di migrazione e siano sicuri per la salute umana.
Nuovi obblighi di etichettatura
Per i materiali e articoli in plastica riutilizzabili, i produttori devono fornire:
- Indicazioni su come rallentare il degrado del materiale,
- Informazioni sui cambiamenti visibili
- Avvertenze sull'uso improprio che potrebbe aumentare la migrazione delle sostanze o rendere l'articolo inadatto al contatto con gli alimenti.
Istruzioni per l'uso per i consumatori
Gli articoli in plastica destinati al contatto con gli alimenti ma non ancora utilizzati devono essere accompagnati da chiare indicazioni per i consumatori che delineano:
- Eventuali restrizioni su tipi o gruppi specifici di alimenti,
- Tempo massimo di contatto e temperatura permessi,
- idoneità per forno o microonde ed istruzioni per come scaldare
Altre modifiche
Il regolamento introduce anche modifiche a:
- Allegato III (Simulanti Alimentari),
- Allegato IV (Dichiarazione di Conformità),
- Allegato V (Test di Conformità).
Inoltre, il regolamento include alcune modifiche riguardanti i materiali plastici riciclati ai sensi del Regolamento UE 2022/1616 e le pratiche di fabbricazione ai sensi del Regolamento CE 2023/2006.
Entrata in vigore e periodo di transizione
Il Regolamento è entrato in vigore il 16 marzo 2025, con un periodo di transizione sino al 16 settembre 2026.
I MOCA in plastica conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011 prima del 16 marzo 2025 e immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 16 settembre 2026 possono continuare ad essere venduti fino all'esaurimento delle scorte esistenti.
Se un prodotto —sia esso un materiale intermedio, una sostanza utilizzata nella produzione di materiali plastici per contatto alimentare, o il materiale/articolo stesso— è conforme al Regolamento (UE) n. 10/2011 prima del 16 marzo 2025, ma viene immesso sul mercato per la prima volta dopo il 16 dicembre 2025 e non è conforme al Regolamento della Commissione (UE) 2025/351, allora la Dichiarazione di Conformità deve chiaramente indicare:
- Che non è conforme al Regolamento della Commissione (UE) 2025/351, e
- Che può essere utilizzato solo nella fabbricazione di materiali e articoli in plastica destinati ad essere immessi sul mercato prima del 16 settembre 2026.