La direttiva BED è stata abrogata, ma rimane in vigore la parte che definisce come attestare la conformità delle caldaie fabbricate in serie.

Seppur in gran parte abrogata dall’articolo 9 del regolamento (UE) N. 813/2013 relativo alla progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, la Direttiva BED è ancora la direttiva europea di riferimento che stabilisce i criteri di certificazione CE delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi aventi potenza nominale inferiore a 400 kW.
Il Regolamento 813/2013, che riporta le modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE (ERP) per le caldaie, ha infatti abrogato l’intera direttiva fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V della stessa. Questi definiscono le modalità per attestare la conformità delle caldaie fabbricate in serie, ovvero l'esame di rendimento di una caldaia tipo da parte di un Organismo Notificato come Intertek Italia e la dichiarazione di conformità al tipo redatta dal fabbricante.

Gli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione BED sono le caldaie alimentate a gas o combustibili liquidi (ad esempio gasolio) aventi potenza compresa tra 4 e 400 kW.

La conformità di tali apparecchi è valutata da un Organismo Notificato, come Intertek Italia, secondo quanto previsto dalla Direttiva BED. A seguito di valutazione positiva, l’Organismo Notificato emette un Certificato di Tipo e conseguentemente il fabbricante, previa verifica della conformità del prodotto alle altre Direttive e regolamenti applicabili, può redigere la Dichiarazione di Conformità ed apporre la marcatura CE sul proprio apparecchio.

La Direttiva BED prevede anche un obbligatorio servizio di sorveglianza da parte di un Organismo Notificato, in modo da garantire la costanza del rendimento della caldaia attraverso la produzione seriale negli anni.

Intertek Italia in qualità Organismo Notificato per la Direttiva BED può supportare i produttori di caldaie a gas attraverso servizi di:

  • Verifica della conformità secondo le norme di riferimento (es. EN 15502-1, EN 303, EN 304 etc.)
  • La misura dei valori di rendimento sono necessari per calcolare il rendimento stagionale (Classe di Efficienza Stagionale) richiesto dal REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013 progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti
  • Certificazione di tipo (Modulo B Direttiva BED 92/42/CEE)
  • Sorveglianza sulla produzione – Prove effettuate sul prodotto (Modulo C Direttiva BED 92/42/CEE)
  • Sorveglianza sulla produzione – Garanzia qualità della produzione (Modulo D Direttiva BED 92/42/CEE)
  • Sorveglianza sulla produzione – Garanzia qualità del prodotto (Modulo E Direttiva BED 92/42/CEE)

Inoltre, come Organismo Notificato per il regolamento GAR possiamo verificare la conformità ed emettere i certificati per le caldaie secondo la direttiva BED ed il regolamento GAR, ottimizzando le tempistiche.

Imparzialità:

Le attività di certificazione dell'ente notificato Intertek Italia sono sottoposte al controllo ed alla verifica del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che ha la funzione di assicurare e garantire l'imparzialità ed indipendenza di Intertek nelle varie fasi in cui si articola il processo di certificazione stesso. Maggiori informazioni disponibili alla pagina imparzialità di Intertek.

Possiamo aiutarti?

Scarica il nostro Regolamento Generale per la valutazione della conformità UE/CE ai sensi del GAR e della BED e la domanda di certificazione.

Per qualsiasi informazione, per richiedere le tariffe di certificazione o per verificare la validità dei certificati CE emessi da Intertek Italia scrivere all'indirizzo info.gar.italy@intertek.com.

Per informazioni sulle modalità di reclamo scrivere a info.gar.italy@intertek.com o fare riferimento al paragrafo “Reclami e ricorsi” del regolamento.

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