La nuova direttiva RoHS, conosciuta ufficialmente come Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 1° luglio 2011, è entrata in vigore il 21 luglio 2011 ed ha ufficialmente abrogato la Direttiva RoHS 2002/95/CE.
La direttiva RoHS limita l’uso di piombo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo esavalente (Cr6+), bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenil polibrominato (PBDE) nella produzione di alcune delle apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute nell’Unione Europea.
Queste sostanze possono essere rilasciate nell'ambiente e costituire una minaccia per la salute umana, animale ed ambiente, soprattutto quando si raggiunge la fase di trattamento dei rifiuti.
La direttiva RoHS impone l'obbligo della marcatura CE e della dichiarazione di conformità UE prima di immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Il produttore / importatore / distributore deve inoltre assicurare che sia stata applicata l'adeguata procedura di valutazione della conformità in linea con il modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.
La Direttiva 2011/65/UE (detta RoHS2) ha esteso il campo di applicazione a nuove categorie di prodotto rispetto alla Direttiva precedente, con diverse scadenze temporali:
Queste categorie si vanno ad aggiungere a:
La Direttiva RhOS 2 aveva introdotto altri cambiamenti rispetto alla Direttiva precedente: l'introduzione di nuovi termini e definizioni, in modo da semplificarne l'applicazione, una procedura chiara per le esenzioni e l'introduzione di una metodologia per il futuro inserimento di nuove restrizioni e per la revisione delle sostanze considerate pericolose.
Una successiva Direttiva delegata 2015/863/UE di marzo 2015, modifica l'allegato II della direttiva RoHS per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso.
Questa modifica, chiamata RoHS 3, introduce altre quattro sostanze: Ftalato di bis(2-etilesile), Benzilbutilftalato (BBP), Dibutilftalato (DBP) e Diisobutilftalato (DIBP) e si applica a decorrere dal 22 luglio 2019, mentre per i dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e gli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, si applica dal 22 luglio 2021.
L'elenco completo delle sostanze soggette a restrizioni è quindi:
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