I requisiti imposti dal regolamento REACH alle aziende produttrici, importatrici o distributrici nell’Unione Europea

Se la vostra azienda produce, importa o distribuisce sostanze chimiche come tali, in preparati od in articoli in quantità maggiori ad 1 tonellata all'anno, dovete essere conformi al regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)  CE n° 1907/2006.

I ruoli di produttore ed importatore sono accomunate dagli stessi obblighi:

  • Per le sostanze di oltre 1 tonnellata all'anno, presentare un fascicolo tecnico contenente informazioni sulle proprietà , gli utilizzi, la classificazione della sostanza e le linee guida per un uso sicuro
  • Per le sostanze oltre 10 tonnellate all'anno, presentare un  report sulla sicurezza chimica (CSR - Chemical Safety Report) contenente informazioni sugli scenari di utilizzo, la valutazione dei rischi per l'esposizione umana e ambientale e le procedure per la gestione del rischio
  • Se le sostanze sono classificate come sostanze SVHC ed inserite nell'Allegato XIV del REACH, è richiesta l'autorizzazione assieme alle informazioni per l'utilizzo ed i rischi della sostanza. 
  • Per gli articoli contenenti sostanze SVHC potrebbe essere richiesta una notifica all'ECHA
  • Partecipare ai Substance Information Exchange Forum (SIEF): questo comporta lo scambio d'informazioni sugli studi già effettuati, il rispondere alle richieste di informazioni e collaborare per identificare ed eseguire ulteriori studi o presentare proposte di sperimentazione quando necessario
  • Mantenere un database con tutte le informazioni relative alle sostanze per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione della sostanza o del preparato
  • Comunicare l'esposizione al rischio agli utilizzatori a valle tramite le schede dati di sicurezza SDS

Mentre per la figura del distributore è previsto:

  • Partecipare ai Substance Information Exchange Forum (SIEF)
  • Eseguire le misure di attenuazione dei rischi raccomandate dai vostri fornitori
  • Mantenere un database di tutte le informazioni relative alle sostanze per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione della sostanza o del preparato Comunicare l'esposizione al rischio agli utilizzatori a valle tramite le schede dati di sicurezza SDS

Contatta l'ufficio italiano per maggiori informazioni sugli obblighi imposti dal regolamento REACH ai distributori. 

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