L'obiettivo principale del regolamento è quello di semplificare il gran numero di norme relative all’etichettatura dei prodotti alimentari nell'Unione Europea ed introdurre nuovi requisiti

Il Regolamento europeo n° 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori è stato pubblicato il 25 ottobre 2011 e riunisce tutte le regolamentazioni europee precedenti relative all'etichettatura dei prodotti alimentari, che negli anni erano diventate estremamente complesse.

Il regolamento prevede due fasi: 

  • Entro il 13 dicembre 2014: i prodotti venduti sul mercato devono essere conformi al regolamento (la dichiarazione nutrizionale sarà ancora su base volontaria a meno che non venga presentato un reclamo per un prodotto specifico, ma dal 13 dicembre, deve figurare nel nuovo formato, come dettagliato di seguito) 
  • Entro il 13 Dicembre 2016: Il regolamento si applica nella sua interezza, comprese le informazioni nutrizionali in etichetta, che saranno obbligatorie

I cambiamenti introdotti dal regolamento UE n° 1169/2011 sono:

  • Nuovi requisiti per l'etichettatura dei prodotti alimentari:
    • Il regolamento ha introdotto l'obbligo di chiarezza e leggibilità dell'etichetta prevedendo misure minime per i caratteri misura minima del carattere 1,2 mm) da riportare nell'informazione obbligatoria, nonchè la loro visibilità ed indelebilità
    • La presenza di allergeni dev'essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per dimensioni, stile o colore di sfondo
    • Il nome commerciale, la quantità netta e il titolo alcolometrico delle bevande alcoliche contenenti più del 1,2% di alcool in volume devono essere nello stesso campo.
     
  • Nuove indicazioni obbligatorie:
    • La dichiarazione nutrizionale (escluse le eccezioni dell'Allegato V) deve indicare le seguenti informazioni: valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale
    • Obbligo di indicare il paese d'origine esteso ad alcune carni;
    • È necessaria l'indicazione della data per le carni congelate, le carni preparate e di prodotti ittici non trasformati
    • La parola "congelato" è obbligatoria per tutti i prodotti (tranne in casi particolari Cfr. allegato III del regolamento), che sono stati congelati e sono venduti come prodotti scongelati
    • I nanomateriali ingegnerizzati devono essere chiaramente indicati nella lista degli ingredienti
     

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Accreditamenti

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